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Certificati anagrafici. I certificati anagrafici sono certificati attestanti le generalità di persone cui la certificazione si riferisce.


Se il certificato deve essere presentato ad una Pubblica Amministrazione, a gestori o esercenti di pubblico servizio (Enel, Publiacqua ecc...) ed ai privati che vi acconsentono, i cittadini possono avvalersi dell'AUTOCERTICAZIONE.


Dal 1 gennaio 2012 i certificati rilasciati dal Comune sono validi solo tra soggetti privati. Alle pubbliche amministrazioni e/o ai gestori/esercenti di pubblico servizio, laddove richiesto, dovrà essere presentata un'autocertificazione oppure la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.


RILASCIO DEI CERTIFICATI E TERMINI PER IL RILASCIO

L'ufficiale d'anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazione imposte dalla legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia.


Se la richiesta è presentata allo sportello, il rilascio è immediato, previa identificazione del richiedente. Se risulta necessario aggiornare il database informatico, il rilascio è differito ed il certificato sarà rilasciato entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta.


Se la richiesta è relativa a certificati storici per i quali è necessaria una ricerca d'archivio, il termine per il rilascio è di 180 giorni dalla data della richiesta.


VALIDITA'

I certificati hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio. Se allo scadere del certificato i dati in esso contenuti non sono variati, i soggetti interessati possono dichiararlo in calce al certificato, apponendo la propria firma, per la quale non è necessaria l'autentica.


USO DEI CERTIFICATI

Sui certificati generalmente deve essere applicata una marca da bollo da € 16,00, tranne nei casi in cui il certificato sia chiesto per questi utilizzi:

- Adozione, affidamento e tutela minori (articolo 13, tabella allegato B DPR 642/72 e articolo 82 Legge 184/1983);

- Certificati richiesti da ONLUS (articolo 27/bis, tabella allegato B DPR 642/72);

- Certificati richiesti da società sportive (articolo 8/bis, tabella allegato B DPR 642/1972);

- CTU (Consulente Tecnico d'Ufficio) nominato dal Tribunale o dal PM (Pubblico Ministero), curatore fallimentare (articolo 16, tabella allegato B DPR 642/1972);

- Interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno (certificati da produrre nel procedimento - articolo 13, tabella allegato B DPR 642/72);

- Pensione estera (articolo 9, tabella allegato B DPR 642/72);

- Processuale (certificati da richiedere esclusivamente nel corso del procedimento - art. 18 DPR 115/2002);

- Separazione legale o divorzio (articolo 19, legge 74/1987);

- Variazione toponomastica stradale e numerazione civica (articolo16 comma 8, della Legge 537/1993).

Tutti certificati di stato civile (nascita, morte, matrimonio) sono sempre gratuiti a prescindere dal motivo per cui vengono chiesti.

Se il certificato richiesto necessita del bollo, scegliere "Uso bollo" e una volta stampato il certificato, applicarvi l'apposita marca da bollo, altrimenti scegliere uno degli usi per cui il bollo non è necessario.

Si ricorda che l'utilizzo di certificati in carta libera, per usi diversi da quelli indicati sul certificato, è una forma di evasione fiscale.

Certificazione on line Dalla home page dei singoli Comuni è possibile scaricare certificati per se stessi o per un membro della propria famiglia cliccando sull'apposito servizio on line "Certificazione anagrafica on line"

Ultimo aggiornamento

01-12-2023 15:12

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