Salta al contenuto

Competenze

Funzione in materia Paesaggistica

Servizio Associato per la gestione dei procedimenti e provvedimenti in materia di Autorizzazione Paesaggistica riferita ad interventi edilizi in aree soggette a Vincolo Paesaggistico per il territorio dei tre comuni della Val di Bisenzio: CANTAGALLO – VAIANO – VERNIO

I tre Comuni, si avvalgono dell'Unità Operativa dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, Area LL.PP. - Bonifica.

Descrizione procedimento

Autorizzazioni in materia paesaggistica per i Comuni di Cantagallo-Vaiano-Vernio di competenza dell'Unione dei Comuni Val di Bisenzio :

Ai sensi dell'art. 146, comma 2, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), nel caso di interventi che modifichino l’aspetto esteriore dei luoghi, di immobili ed aree di interesse paesaggistico tutelati dalla legge, ai sensi dell’art. 142 o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lett. d), e 157 del medesimo Codice, è fatto obbligo di presentare alle amministrazioni competenti (Comune, in quanto delegato dalla Regione e, a sua volta, Unione dei Comuni in quanto delegato dai tre comuni della Val di Bisenzio) il progetto degli interventi da realizzarsi, affinché ne sia verificata la conformità e compatibilità paesaggistica alle disposizioni contenute nel Piano Paesaggistico (PIT) o alla specifica disciplina vincolistica, e sia rilasciata l'Autorizzazione Paesaggistica.

Ai sensi del DPR 13/02/2017, n.31, l’amministrazione procedente, ricevuta l’istanza, verifica preliminarmente se l’intervento non rientri nella fattispecie escluse dall’autorizzazione Paesaggistica di cui all’Allegato A del DPR.31/17, ovvero all’articolo 149 del Codice, oppure se sia assoggettato al regime autorizzatorio ordinario, di cui all’art. 146 del Codice, oppure se l’intervento proposto rientri nell’Elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui all’Allegato B del DPR.31/17 di cui all’art.146 comma 9 del Codice.

Verificata la conformità dell’intervento proposto con le prescrizioni contenute nel PIT e la sua compatibilità con i valori paesaggistici che qualificano il contesto di riferimento, l'Unione trasmette al Soprintendente la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola, nel caso di autorizzazione ordinaria, da unarelazione tecnica illustrativa, dal parere della Commissione del Paesaggiononché con unaproposta di provvedimento. Nel caso di autorizzazione semplificata, la documentazione è invece accompagnata da una motivata proposta di accoglimento. Contestualmente viene data comunicazione all’interessato dell’inizio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo (L.241/1990).

di competenza Soprintendenza :

La Soprintendenza, valutata la documentazione ricevuta dall'Ufficio preposto dell'Unione, esprime e trasmette un parere vincolante.

Decorsi inutilmente:

  • in caso di Autorizzazione Paesaggistica ordinaria, 60 gg dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;

  • in caso di Autorizzazione Paesaggistica con procedimento semplificato, 20 gg dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, si forma il silenzio assenso e l’amministrazione procedente provvede al rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica.

Ai sensi dell'art. 167 e art. 181, comma 1-quater, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), nel caso di interventi eseguiti su immobili ed aree di interesse paesaggistico tutelati dalla legge, ai sensi dell’art. 142 o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lett. d), e 157 del medesimo Codice, senza la prescritta Autorizzazione Paesaggistica, qualora ricadano le seguenti condizioni:

  1. per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

  2. per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

  3. per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

è possibile presentare domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi.

L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di 180 giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di 90 gg.

Tipologia organizzazione

Struttura amministrativa » Ufficio

Struttura

Servizi o uffici di riferimento

Servizio associato/Funzioni delegate

Via Bisenzio, 351

59021 Vernio

Responsabile

Persone

Tutte le persone che fanno parte di questo servizio:

Contatti

Via Bisenzio, 351 - Vernio - 59021

Quartiere: Mercatale

email - c.franco@bisenzio.it: c.franco@bisenzio.ittelefono: 0574931227

Documenti

Ulteriori informazioni

riferimenti normativi

Autorizzazione paesaggistica postuma
Il caso di vincolo sopravvenuto
Le restrizioni sulle sanatorie paesaggistiche si applicano solo alle costruzioni realizzate in violazione di un vincolo già esistente. Se il vincolo è stato imposto successivamente, non si configura un abuso paesaggistico
  • L’accertamento di compatibilità paesaggistica è lo strumento previsto dall’art. 167 del Codice dei beni culturali e del paesaggio per valutare se un’opera realizzata in assenza di autorizzazione paesaggistica possa essere regolarizzata. Tuttavia, la normativa stabilisce criteri restrittivi: non è possibile ottenere questa sanatoria per interventi che abbiano determinato un aumento di volumetria o di superficie utile, poiché l’obiettivo della disciplina è evitare che il paesaggio venga modificato senza un controllo preventivo da parte delle autorità competenti.

  • Quando un intervento edilizio è stato realizzato in un’area non soggetta a vincolo paesaggistico e successivamente quel territorio è stato vincolato, non si configura un illecito paesaggistico in senso stretto. Questo perché l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesaggistica riguarda solo le opere costruite dopo l’imposizione del vincolo. Di conseguenza, le restrizioni dell’art. 167, comma 4, che precludono l’accertamento di compatibilità per interventi con incremento volumetrico, non trovano applicazione in questi casi. L’opera realizzata prima del vincolo non può essere sanzionata né ritenuta abusiva solo per effetto del mutamento del regime vincolistico.

  • Sebbene le restrizioni dell’art. 167 non si applichino nei casi di vincolo sopravvenuto, ciò non significa che l’intervento sia automaticamente legittimo. L’autorità competente conserva il potere di valutare se l’opera sia compatibile con le esigenze di tutela paesaggistica secondo la procedura ordinaria prevista dall’art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Questo implica che il proprietario dell’immobile deve comunque sottoporre l’intervento a un’analisi di conformità, e l’amministrazione può rilasciare l’autorizzazione paesaggistica postuma solo se ritiene che l’opera sia compatibile con il nuovo contesto paesaggistico.

    Riferimenti normativi :

    D.Lgs.42/2004

    DPR.31/2017

    Circolari ministeriali :

    Circolare n.42/2017 Parere MIBACT (PDF - 1,6 MB) su DPR 31/2017

    Circolare n.33/2019 Parere MIBACT (PDF - 58,2 KB) su Accertamento compatibilità Paesaggistica

    Parere MIBACT 30815 16-12-2015 (PDF - 1,2 MB) su Sanatoria

    Circolare n.11/2025 (PDF - 10,3 MB) (Opere di Interesse Pubblico

    Circolare n.19/2025 (PDF - 961,8 KB) esplicativa dell’art.36-bis-TUE

    Protocollo d’Intesa Ministero-Regioni (PDF - 885,2 KB) eventi alluvionali

    - Circolare 26/2025 applicativa del Protocollo d’Intesa Ministero-Regioni (PDF - 937,6 KB) eventi alluvionali

    - Circolare 26/2025 allegato tecnico (PDF - 15,3 MB) eventi alluvionali

    Circolare n.39/2022 (PDF - 374,4 KB)(definizione di Ristrutturazione)

    Sentenze utili :

    - Consiglio di Stato, Sez. IV, del 22 aprile 2025, n. 3464

    - Consiglio di Stato Sez. VII , del 02 febbraio 2024, n.1093

    per pagare i diritti di segreteria accedere al seguente link: https://iris.rete.toscana.it/public/elencoTributi.jsf

    Importo diritti per
    Autorizzazione Paesaggistica ( art.146) € 120,00
    Autorizzazione Paesaggistica Semplificata €. 80,00
    Accertamento di compatibilità paesaggistica € 120,00

    Telefono
    0574931227
    0574931228

    E-Mail
    Arch. Claudio Franco: c.franco@bisenzio.it


    PEC: bisenzio@postacert.toscana.it

    Ultimo aggiornamento: 29-04-2026, 11:45