Competenze
A partire dal 1° marzo 2024 il Servizio è svolto dall'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio
Tipologia organizzazione
Struttura amministrativa
Struttura
Servizi o uffici di riferimento
Responsabile
Contatti
Documenti
Ulteriori informazioni
Per pagare i diritti di segreteria accedere al seguente link: https://iris.rete.toscana.it/public/addon/bollettino_bianco/edit.jsf?idEnte=634A793677CFFB6500E9&cdTrbEnte=VINCOLO_IDROG_DS
Importo diritti per Dichiarazione Inizio Lavori € 65,00
Importo diritti per autorizzazione € 125,00
- i diritti di istruttoria dovranno essere versati direttamente all’Unione dei Comuni della Val di Bisenzio e non al Comune entro il quale i lavori verranno realizzati. Per maggiori informazioni in merito a tariffe e modalità di pagamento, vedi il seguente link:
https://www.bisenzio.it/amministrazione/uffici/vincolo-idrogeologico-ai-sensi, dove è disponibile anche la modulistica da utilizzare per la presentazione delle istanze;
Riferimenti di legge (R.D.n.3267/1923, L.R.n.39/2000, D.P.G.R.n.48/R/2003).
Presentazione Istanze.
- le istanze potranno essere inoltrate allo Sportello unico dell’edilizia comunale (SUE), che a sua volta provvederà ad inoltrarla all’Unione dei Comuni;
ovvero direttamente all’Unione dei Comuni (allegando all’istanza edilizia da presentare al singolo Comune, l’attestazione di avvenuto deposito dell’istanza di vincolo idrogeologico).
Norme di riferimento.
Il Regolamento di attuazione (48R/2003), Capo III – Tutela del territorio in relazione agli interventi a carattere urbanistico edilizio - alla sezione II – Opere e movimenti di terreno di cui all'art.42 comma 5 della legge forestale (L.R.39/2000) dispone le seguenti indicazioni normative.
Art.97-98 e 99 - individuano le opere eseguibili senza autorizzazione o Dichiarazione di inizio lavori.
N.B. Da qui si possono desumere le opere che rimangono soggette ad autorizzazione o D.I.L..
Art.100 – individua le opere soggette a Dichiarazione (D.I.L.).
Art.101 – opere soggette ad Autorizzazione.
I procedimenti si svolgono secondo quanto disposto dal D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e dalla Disciplina transitoria dei procedimenti in materia forestale e di vincolo idrogeologico (art. 40 e 42, comma 5 della L.R. 39/2000 e s.m.i. – artt. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 del D.P.G.R. 48/2003) approvata con determina dirigenziale del 18 maggio 2004 n. 688.
Fasi dei procedimenti tecnico-amministrativi connessi al rilascio degli atti legittimanti gli interventi da attuare sui territori dell'Unione dei Comuni della Val di Bisenzio, gravati dal vincolo, in attuazione della Legge Forestale L.R.T. 39/2000 e successive modifiche, nel rispetto dell'Art.40 della stessa legge, e in esecuzione del Capo III del Regolamento Forestale della Toscana approvato con D.P.R.G. 48/R del 08.08.2003 e della Legge Regionale 40/2004.
1) Per l'esecuzione delle opere e movimenti di terreno, di cui agli articoli 98 e 99 del Regolamento Forestale, non è richiesta autorizzazione o dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico, a condizione che siano rispettate le norme tecniche generali di cui agli artt. 73 ss. del Regolamento Forestale (DPGRT 48/R/2003) per l'esecuzione dei lavori.
2) È assoggettata a dichiarazione di inizio lavori ( D.I.L.) la realizzazione delle opere o movimenti di terreno nei terreni vincolati, di cui all'Art.100 del Regolamento Forestale. Gli interventi stessi devono comunque essere realizzati in conformità alle norme tecniche generali di cui agli artt. 73 e ss. del Regolamento Forestale. Restano ferme eventuali prescrizioni che possono essere dettate dal competente Ufficio entro i 20 giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione stessa.
Sono altresì soggette a Dichiarazione di Inizio Lavori gli interventi da attuare in conformità agli strumenti urbanistici comunali purché non ricadenti in aree classificate a fattibilità 4 o non classificate e non siano da attuare in terreni boscati (Art.100, comma 9, Regolamento Forestale).
Sanatoria.
A seguito della innovazione introdotta dapprima con l'art.85 (L.R.39/2000) sostituito dalla LR.80/2003 art.60, poi integrato col comma 6 bis dello stesso art.85 introdotto dalla LR.40/2004, art.11 e aggiornato poi dalla LR.80/2012, la norma prevede la possibilità di sanare opere anche in presenza di vincolo idrogeologico.
L'art.82 comma 1 lettera a punto 1 (come sostituito da LR.75/2009 art.62) stabilisce il “pagamento di una somma minima di euro 240,00 e massima di euro 1.440,00 per:
1) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove sono state effettuate le trasformazioni dei boschi o le modifiche alla destinazione d’uso dei terreni vincolati o realizzate opere o movimenti di terreno o siano stati estirpati arbusti o cespugli senza la prescritta autorizzazione ovvero in difformità dalla stessa o dalle disposizioni contenute nel regolamento forestale;”
Telefono
0574931227
0574931228
E-Mail
Arch. Claudio Franco: c.franco@bisenzio.it
Ultimo aggiornamento: 04-07-2025, 13:38