Cos'è
La legge n. 76/2016 riconosce alle coppie di conviventi di fatto – formate da persone di sesso opposto o dello stesso sesso – una serie di diritti, facoltà e reciproche responsabilità.
Per conviventi di fatto si intendono “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.
I requisiti per costituire una convivenza di fatto sono:
- la maggiore età;
- lo stato libero;
- l’iscrizione anagrafica nella stessa famiglia;
La convivenza di fatto si istituisce con apposita dichiarazione congiunta presso il Comune di residenza. La dichiarazione può essere resa:
- dalle coppie già conviventi e già residenti nella stessa famiglia;
- al momento del trasferimento di residenza (interna al Comune o da altro Comune)
di entrambi i componenti della coppia o anche di uno solo di essi.
La convivenza di fatto costituita in altro Comune rimane valida ed effettiva fino a quando interviene una delle cause di scioglimento.
La convivenza di fatto si scioglie nei seguenti casi:
- trasferimento della residenza anagrafica di uno dei conviventi;
- morte di uno dei conviventi;
- dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto (resa da entrambi o da uno solo dei conviventi). La dichiarazione comporta la cessazione della convivenza di fatto ma non ha alcun effetto sulla residenza anagrafica delle parti.
I diritti e le facoltà dei conviventi di fatto sono:
- Diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero;
- Possibilità di designare il convivente quale rappresentante in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere o, in caso di morte, per tutto quanto attiene alla donazione degli organi, al trattamento del corpo e alle celebrazioni funerarie;
- Diritto del convivente superstite di continuare ad abitare nella casa comune, se di proprietà del partner, per un periodo di almeno due anni, fino a cinque;
- Diritti del convivente superstite di subentrare nel contratto di locazione;
- Diritto di pari condizioni nelle graduatorie di edilizia residenziale pubblica.
Contratto di convivenza
I conviventi di fatto hanno facoltà di disciplinare i propri rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza, da sottoscrivere presso un notaio o un avvocato, che sarà poi trasmesso all’ufficio anagrafe del Comune di residenza.