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La legge n. 76/2016 riconosce alle coppie di conviventi di fatto – formate da persone di sesso opposto o dello stesso sesso – una serie di diritti, facoltà e reciproche responsabilità.

Per conviventi di fatto si intendono “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.

I requisiti per costituire una convivenza di fatto sono:

  • la maggiore età;
  • lo stato libero;
  • l’iscrizione anagrafica nella stessa famiglia;

La convivenza di fatto si istituisce con apposita dichiarazione congiunta presso il Comune di residenza. La dichiarazione può essere resa:

- dalle coppie già conviventi e già residenti nella stessa famiglia;

- al momento del trasferimento di residenza (interna al Comune o da altro Comune)

di entrambi i componenti della coppia o anche di uno solo di essi.

La convivenza di fatto costituita in altro Comune rimane valida ed effettiva fino a quando interviene una delle cause di scioglimento.

La convivenza di fatto si scioglie nei seguenti casi:

  • trasferimento della residenza anagrafica di uno dei conviventi;
  • morte di uno dei conviventi;
  • dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto (resa da entrambi o da uno solo dei conviventi). La dichiarazione comporta la cessazione della convivenza di fatto ma non ha alcun effetto sulla residenza anagrafica delle parti.

I diritti e le facoltà dei conviventi di fatto sono:

  • Diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero;
  • Possibilità di designare il convivente quale rappresentante in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere o, in caso di morte, per tutto quanto attiene alla donazione degli organi, al trattamento del corpo e alle celebrazioni funerarie;
  • Diritto del convivente superstite di continuare ad abitare nella casa comune, se di proprietà del partner, per un periodo di almeno due anni, fino a cinque;
  • Diritti del convivente superstite di subentrare nel contratto di locazione;
  • Diritto di pari condizioni nelle graduatorie di edilizia residenziale pubblica.

Contratto di convivenza

I conviventi di fatto hanno facoltà di disciplinare i propri rapporti patrimoniali con un contratto di convivenza, da sottoscrivere presso un notaio o un avvocato, che sarà poi trasmesso all’ufficio anagrafe del Comune di residenza.

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Ultimo aggiornamento

30-08-2022 17:08

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