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Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione (Autocertificazione)

L'autocertificazione è una semplice dichiarazione, conosciuta anche come "dichiarazione sostitutiva di certificazione", che sostituisce alcuni certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio.

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale dei certificati che sostituiscono.

L'autocertificazione può essere utilizzata esclusivamente nei rapporti con:

le PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (compresi istituti, scuole e università, regioni, province, comuni e comunità montane, camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico);

i gestori di SERVIZI PUBBLICI (es. Poste, Enel, Aziende del Gas, Telecom, ACI, ecc.);

i PRIVATI che lo consentono.

COSA SI PUO’ AUTOCERTIFICARE

Dati anagrafici e stato civile:

Data e luogo di nascita, Residenza, Cittadinanza, Godimento dei diritti politici e civili, Stato civile, Stato di famiglia, Esistenza in vita, Nascita del figlio/a, Morte del coniuge, genitore,  figlio ecc., Maternità, Paternità, Separazione o comunione dei beni.

Titoli di studio, qualifiche professionali:

Titolo di studio, Qualifica professionale, Esami sostenuti universitari e di stato, Titolo di specializzazione, Titolo di abilitazione, Titolo di aggiornamento e qualificazione tecnica, Qualifica tecnica, Titolo di formazione, Esami sostenuti.

Situazione economica, fiscale e reddituale:

Reddito, Situazione economica, Assolvimento obblighi contributivi, Possesso e numero di codice fiscale, Possesso e numero partita IVA, Altri dati contenuti nell'anagrafe tributaria, Carico familiare.

Posizione guiridica:

Legale rappresentante delle persone fisiche e giuridiche, Tutore, Curatore, Non aver riportato condanne penali.

Altri dati:

Iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni, Posizione agli effetti degli obblighi militari, Stato di disoccupazione, Qualità di pensionato e categoria di pensione, Qualità di casalinga, Qualità di studente, Iscrizione ad associazioni o formazioni sociali.

COSA NON SI PUÒ AUTOCERTIFICARE

Certificati medici, sanitari e veterinari, Certificati di conformità CE, Certificati di marchi e brevetti.

Le dichiarazioni vanno presentate in carta libera.

L'autocertificazione deve essere firmata dall'interessato; la firma non deve essere autenticata e quindi è esente da imposta di bollo.

Se la dichiarazione non viene firmata in presenza del funzionario occorre allegare la fotocopia non autenticata di un documento di identità valido.

Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è il documento con cui si possono dichiarare numerose situazioni che ci riguardano o che riguardano altre persone, in tutti quei casi in cui non possiamo ricorrere all’autocertificazione e che non sono in possesso delle amministrazioni pubbliche.

Può essere utilizzata esclusivamente nei rapporti con:

le Pubbliche Amministrazioni;

i gestori di Servizi Pubblici (Poste, Enel, Telecom, ACI, ecc.);

i Privati che lo consentono.

Può essere usata per:

1. attestare che la copia di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione è CONFORME ALL'ORIGINALE;

2. dichiarare STATI (essere proprietario di un immobile, essere erede di una certa persona...), FATTI (avere subito danni a causa di una calamità naturale o aver condonato un certo abuso edilizio...), QUALITÀ PERSONALI (essere titolare d'impresa; non essere soggetto all'imposta sui redditi..) conosciuti direttamente dal cittadino e riferiti a se stesso o ad altri soggetti.

NON sono sostituibili con dichiarazione sostitutiva di atto notorio: i certificati medici, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi e brevetti. Non si possono effettuare dichiarazioni sostitutive di atto notorio che contengano dichiarazioni di intenzioni o propositi per il futuro (ad es. rinunciare a un'eredità). Per questi atti è necessario rivolgersi ad un notaio.

La dichiarazione deve essere firmata dall'interessato.

Le dichiarazioni rivolte alle amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici non sono soggette all'autenticazione della firma (basta firmarle davanti al dipendente o inviarle insieme alla fotocopia di un documento di identità valido).

La firma delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rivolte ai privati va invece autenticata con conseguente pagamento dell'imposta di bollo.

Il costo della marca da bollo in vigore e di Euro 16,00

Il cittadino assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'articolo 76 del DPR 445/2000.

Se dal controllo effettuato dall’Amministrazione Pubblica emerge che il contenuto dellA dichiarazione non è veritiero, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa.

Autenticazione della Firma

Con l'autentica della firma il pubblico ufficiale attesta che la firma appartiene effettivamente a chi ha reso la dichiarazione. La firma deve essere apposta in presenza del dipendente che deve accertarsi dell'identità del dichiarante.

L’autenticazione della firma non è più richiesta per sottoscrivere domande rivolte alla pubblica amministrazione e ai gestori di pubblici servizi.

Casi in cui è ancora necessaria l’autenticazione di firma:

- Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da produrre a privati;

- Deleghe a riscuotere benefici economici da produrre a Pubbliche Amministrazioni e a gestori di pubblici servizi;

- Dichiarazioni di accettazione di candidature elettorali, presentazione di liste elettorali, proposte di leggi e referendum nazionali, regionali e locali.

- Passaggi di proprietà di beni mobili registrati ( autoveicoli, motoveicoli…).

L'autentica può essere effettuata da Notai, Cancellieri e funzionari competenti a ricevere la documentazione (se dipendenti da Pubbliche Amministrazioni e gestori o esercenti di pubblici servizi).

Autenticazione delle Copie

L'autenticazione delle copie è l'attestazione da parte di un funzionario pubblico che la copia di un documento è conforme all'originale.

La copia autenticata ha lo stesso valore dell'originale.

Non è più necessario far autenticare le copie di atti o documenti già in possesso di una qualsiasi Pubblica Amministrazione italiana.

Documenti da presentare:

1. Originale del documento da autenticare e sua fotocopia

2. Documento d'identità valido

Autenticazione di Foto

Possono essere autenticate fotografie per:

patente, passaporto

licenza di caccia, pesca e porto d'armi

La fotografia legalizzata costituisce, inoltre, certificato di riconoscimento per minori di 15 anni.

Tutte le Pubbliche Amministrazioni che richiedono foto autenticate devono provvedere direttamente all'autentica delle stesse.

Documenti da presentare:

1. documento di riconoscimento valido o due testimoni muniti di documento d'identità valido. Se l'interessato ha meno di 18 anni deve essere accompagnato da un familiare maggiorenne, con un proprio documento di riconoscimento valido;

2. fotografia formato tessera a mezzo busto e senza cappello;

3. marca da bollo, (Euro 16,00) quando richiesta.

Ultimo aggiornamento

10-11-2022 14:11

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