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Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 76 del 20.05.2016 concernente la "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", ovvero la legge che, tra l'altro, istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Dichiarazione e istruttoria

Le parti fanno congiuntamente richiesta all’Ufficio di Stato civile di un Comune a loro scelta (vedi in Modulistica il Modulo richiesta). L’Ufficio redige immediatamente il processo verbale della richiesta invitando le parti a comparire di fronte a sé al fine di rendere la dichiarazione costitutiva dell’unione.

Entro 15 giorni dalla richiesta, l’Ufficio procede alla verifica delle dichiarazioni rese acquisendo tutta la documentazione idonea, nonché richiedendo eventuali integrazioni/rettifiche delle stesse.

Nel caso di cittadino straniero occorre presentare anche una dichiarazione dell’Autorità competente del proprio Paese dalla quale risulta che, giusta le leggi cui è sottoposto NULLA OSTA all’unione civile.

Nel giorno indicato dalle parti, le stesse rendono la dichiarazione, personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni di voler costituire tra loro l’unione civile. Di tale dichiarazione è redatto apposito verbale.

Nei casi di infermità o altro comprovato impedimento di una delle parti, l’Ufficiale di Stato civile si reca presso il luogo in cui si trova la parte impedita sia nei casi di ricezione della richiesta che per ricevere la dichiarazione di costituzione dell’unione.

In caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l’Ufficiale di Stato civile riceve la dichiarazione di costituzione anche se non vi sia stata precedente richiesta, previo giuramento delle parti sulla sussistenza dei presupposti per la costituzione dell’unione e sull’assenza di cause impeditive.

Modulistica

Ultimo aggiornamento

30-08-2022 17:08

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